DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1974
                               Art. 5. 
              Immobili degli enti pubblici territoriali 
 
  I redditi dei terreni e dei  fabbricati  appartenenti  allo  Stato,
alle regioni, alle  province,  ai  comuni  e  ai  relativi  consorzi,
destinati ad  usi  o  servizi  di  pubblico  interesse,  sono  esenti
dall'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  e  dalla  imposta
locale sui redditi. 
  Nel secondo comma dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' aggiunto il seguente numero: 
  "3) degli immobili  appartenenti  allo  Stato,  alle  province,  ai
comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico
interesse".