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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

Finanziamenti speciali


Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;
b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni dogli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma.(9)
((41))
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 45 comma 2) che tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 660) che "La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni".