DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
                         Imposta sostitutiva 
 
  Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15  e
16 ((, a seguito di specifica opzione,  possono))  corrispondere,  in
luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e  catastali  e
delle tasse sulle concessioni governative, una  imposta  sostitutiva.
((L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.)) 
  Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2
settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924,
n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio  1927,  n.
1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2  giugno  1946,
n. 491, del decreto legislativo 15  dicembre  1947,  n.  1418,  della
legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art.  17  della  legge  25  luglio
1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n.
298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli  istituti  autorizzati
all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16  luglio
1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le  sezioni  autonome
opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108,  e  11  marzo
1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle  leggi
18 dicembre 1961, n. 1470,  e  18  maggio  1973,  n.  274,  l'imposta
sostitutiva comprende anche le imposte di bollo  e  di  registro,  le
imposte  ipotecarie  e  catastali  e  le  tasse   sulle   concessioni
governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono
in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento  della  loro
attivita', in conformita' alle norme legislative o agli  statuti  che
li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per
gli atti giudiziari e le cambiali. (33) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 24 luglio 2003 n.192, convertito con modificazioni dalla L.
24 settembre 2003, n. 268 ha disposto(con l'art. 2-bis comma  5)  che
"L'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  si  intende
assolta per  le  nuove  operazioni  nei  limiti  dell'ammontare  gia'
versato in sede di stipula dei mutui da estinguere".