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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Imposta sostitutiva


Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16
((, a seguito di specifica opzione, possono))
corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
((L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.))
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali. (33)

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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 24 luglio 2003 n.192, convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2003, n. 268 ha disposto(con l'art. 2-bis comma 5) che "L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere".