DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-2-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
                       Finanziamenti dei soci

  Sono  esenti  dall'imposta  locale  sui redditi gli interessi sulle
somme  che,  oltre  alle  quote  di  capitale sociale, i soci persone
fisiche  versano  alle  societa'  cooperative  e  loro consorzi o che
questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
    a)   che   i   versamenti   e   le  trattenute  siano  effettuati
esclusivamente  per  il  conseguimento  dell'oggetto  sociale  e  non
superino,  per  ciascun  socio,  la  somma  di lire tre milioni. Tale
limite  e'  elevato  a  lire  otto  milioni  per  le  cooperative  di
conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;(3)(8)(14)((23))
    b)  che  gli  interessi  corrisposti  sulle  predette  somme  non
superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi. (8)
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 2 dicembre del 1975, n. 576 ha disposto (con l'art. 15 comma
1)  che  "Gli  importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati
nella  lettera  a)  dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a
lire 6 milioni e lire 10 milioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
  IL  D.L.  31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-bis comma 1) che
"Gli  importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  come
modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono
ulteriormente  elevati,  rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10
milioni  e  da  lire 10 milioni a lire 17 milioni"; (con l'art. 6-bis
comma  2)che "La misura massima degli interessi indicata alla lettera
b)  dell'articolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge
24  dicembre  1974,  n.  713, e' aumentata di 2,5 punti"; (con l'art.
6-bis  comma  3)  che  "Le  disposizioni  del presente articolo hanno
efficacia dal 1 ottobre 1980."
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AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  27  febbraio 1985, n.49 ha disposto (con l'art. 23 comma 1)
che  "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, come
modificato  dall'articolo  15  della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e
dall'articolo  6-bis  del  decreto-legge  31  ottobre  1980,  n. 693,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n.  891,  sono  ulteriormente  elevati,  rispettivamente,  da lire 10
milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni."
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AGGIORNAMENTO (23)
  La L. 31 gennaio 1992, n.59 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che
"Gli  importi  di  cui  all'articolo  13, lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, da ultimo
elevati  dall'articolo  23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49,  sono  ulteriormente  elevati,  rispettivamente,  a lire quaranta
milioni e lire ottanta milioni".