DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 70.
                          Norme applicabili

  Per  quanto  non  e'  diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le  norme  del  codice penale e del codice di procedura penale, della
legge  7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926,
n. 898, e successive integrazioni.
  ((Il  venti  per  cento  dei  proventi delle sanzioni pecuniarie e'
devoluto  ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui
appartengono  gli  accertatori, con le modalita' previste con decreto
del  Ministro  per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6
della legge 15 novembre 1973, n. 734)).