DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 69.
           (Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti).

  1.  Il  Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione
degli  elenchi  dei  contribuenti  il cui reddito imponibile e' stato
accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a
controlli  globali  a  sorteggio  a  norma delle vigenti disposizioni
nell'ambito  dell'attivita'  di  programmazione  svolta  dagli uffici
nell'anno precedente.
  2.  Negli  elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono
definitivi  o  in  contestazione e devono essere indicati, in caso di
rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
  3.  Negli  elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno
presentato  la  dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei
cui  confronti  sia  stato  accertato  un  maggior reddito imponibile
superiore  a  10  milioni  di  lire  e  al  20  per cento del reddito
dichiarato,  o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a
50 milioni di lire.
  4.  Il  centro  informativo  delle  imposte  dirette,  entro  il 31
dicembre   dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione  delle
dichiarazioni  dei  redditi,  forma  per  ciscun  comune,  i seguenti
elenchi   nominativi   da   distribuire  agli  uffici  delle  imposte
territorialmente competenti:
    a)  elenco  nominativo  dei  contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi;
    b)   elenco   nominativo  dei  soggetti  che  esercitano  imprese
commerciali, arti e professioni.
  5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente
stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di
cui al comma 4.
  6.  ((Gli  elenchi  sono  depositati  per  la durata di un anno sia
presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni
interessati.   Nel   predetto   periodo   e'  ammessa  la  visione  e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui  agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione,
nonche'  da  specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648)).
  ((6-bis.  Fuori  dei  casi previsti dal comma 6, la comunicazione o
diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di  dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino  al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore)).
  7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati
potranno  essere  trasmessi  su  supporto  magnetico  ovvero mediante
sistemi telematici.