DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
                         Poteri degli uffici 
 
 
  Per  l'adempimento  dei  loro  compiti  gli  uffici  delle  imposte
possono: 
    1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e  verifiche  a
norma del successivo art. 33; 
    2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti  ai  fini  dell'accertamento  nei  loro  confronti,   anche
relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati,  notizie  e
documenti siano  stati  acquisiti  a  norma  del  numero  7),  ovvero
rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti
ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti  ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e  rilevati  rispettivamente  a
norma del numero 7) e dell'articolo 33,  secondo  e  terzo  comma,  o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  posti  a  base  delle
rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40  e
41 se il contribuente non dimostra che ne  ha  tenuto  conto  per  la
determinazione del reddito  soggetto  ad  imposta  o  che  non  hanno
rilevanza allo stesso fine;  alle  stesse  condizioni  sono  altresi'
posti  come  ricavi  ((...))  a  base  delle  stesse  rettifiche   ed
accertamenti,  se  il  contribuente  non  ne   indica   il   soggetto
beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili,  i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti
od operazioni ((per importi superiori a  euro  1.000  giornalieri  e,
comunque, a euro 5.000 mensili)). Le richieste fatte  e  le  risposte
ricevute  devono  risultare  da  verbale   sottoscritto   anche   dal
contribuente o  dal  suo  rappresentante;  in  mancanza  deve  essere
indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il  contribuente  ha
diritto ad avere copia del verbale; (87) (130) 
    3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a  esibire  o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento  nei
loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai
soggetti obbligati alla tenuta  di  scritture  contabili  secondo  le
disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche  l'esibizione
dei bilanci o rendiconti  e  dei  libri  o  registri  previsti  dalle
disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne   copia   ovvero
trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni dalla ricezione. Non  possono  essere  trattenute  le
scritture cronologiche in uso; 
    4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e  notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento  nei  loro
confronti nonche' nei confronti di altri  contribuenti  con  i  quali
abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli  compilati  e
firmati; 
    5) richiedere agli organi e  alle  Amministrazioni  dello  Stato,
agli  enti  pubblici  non  economici,  alle  societa'  ed   enti   di
assicurazione   ed   alle   societa'   ed   enti    che    effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti  per  conto  di  terzi,  la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni  legislative,
statutarie o regolamentari, di dati e  notizie  relativi  a  soggetti
indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed  enti  di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati  del
ramo  vita,  possono  essere  richiesti  dati  e  notizie   attinenti
esclusivamente  alla   durata   del   contratto   di   assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto  a
corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria   devono   essere
fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o  specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro  per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), alle banche,  alla  societa'  Poste  italiane
Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione  per  le  attivita'  finanziarie  agli  intermediari
finanziari,  alle  imprese  di  investimento,   agli   organismi   di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione  del
risparmio e alle societa' fiduciarie; (87) 
    6) richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei  documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le  copie  e
gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono
essere rilasciate gratuitamente; 
    6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del  numero  e  degli  estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  societa'
Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione  del  risparmio  e  le  societa'  fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che  vengono
in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
    7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla  societa'  Poste
italiane  Spa,  per  le  attivita'  finanziarie  e  creditizie,  alle
societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie,  agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle societa'  di  gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie  e  documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione  effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'  alle
garanzie  prestate  da  terzi  o  dagli  operatori  finanziari  sopra
indicati e le  generalita'  dei  soggetti  per  i  quali  gli  stessi
operatori finanziari abbiano  effettuato  le  suddette  operazioni  e
servizi o  con  i  quali  abbiano  intrattenuto  rapporti  di  natura
finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge  23  novembre
1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo
di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  puo'   essere   richiesto,   tra   l'altro,
specificando i periodi  temporali  di  interesse,  di  comunicare  le
generalita' dei soggetti per conto dei quali esse  hanno  detenuto  o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in
imprese,  inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
indirizzata al responsabile della  struttura  accentrata,  ovvero  al
responsabile della  sede  o  dell'ufficio  destinatario  che  ne  da'
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta  deve
essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; (87) 
    7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. 
    8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie
e documenti relativi ad attivita' svolte in  un  determinato  periodo
d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo. 
    8-bis) invitare ogni altro soggetto  ad  esibire  o  trasmettere,
anche in copia fotostatica, atti o  documenti  fiscalmente  rilevanti
concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente  e  a
fornire i chiarimenti relativi. 
    8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici
dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. 
  Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere
notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica  decorre  il
termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non  puo'  essere
inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di  cui  al  n.  7)  a
trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato  per  un  periodo  di
venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per  giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o direttore  regionale  per
l'Agenzia delle entrate,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, dal comandante regionale. (87) 
  Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le  relative
risposte, anche se negative, devono essere effettuate  esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e  le  modalita'  di
trasmissione delle richieste, delle  risposte,  nonche'  dei  dati  e
delle notizie riguardanti i rapporti e  le  operazioni  indicati  nel
citato numero 7). (87) 
  Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti,  i  libri
ed i registri non esibiti o non trasmessi  in  risposta  agli  inviti
dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore  del
contribuente, ai fini  dell'accertamento  in  sede  amministrativa  e
contenziosa.  Di  cio'  l'ufficio  deve  informare  il   contribuente
contestualmente alla richiesta. 
  Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non  operano
nei confronti del contribuente  che  depositi  in  allegato  all'atto
introduttivo del giudizio di  primo  grado  in  sede  contenziosa  le
notizie, i dati, i documenti,  i  libri  e  i  registri,  dichiarando
comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle  richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile. 
 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1 comma 404)
che "Le disposizioni di cui  al  terzo  comma  dell'articolo  32  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo  51  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotte
rispettivamente dai commi 402 e  403,  hanno  effetto  dal  1  luglio
2005". 
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AGGIORNAMENTO (130) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  24  settembre  -  6  ottobre
2014, n. 228 (in G.U.  1a  s.s.  8/10/2014,  n.  42),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma  1,  numero  2),
secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte  sui  redditi),  come
modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2005),
limitatamente alle parole «o compensi»".