DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 31-ter. 
  (Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale). 
 
  1. Le imprese con attivita' internazionale  hanno  accesso  ad  una
procedura  finalizzata  alla  stipula  di  accordi  preventivi,   con
principale riferimento ai seguenti ambiti: 
    a)  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei  metodi  di
calcolo del valore normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma  7,
dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e dei valori di uscita o di ingresso in caso di  trasferimento  della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo  testo  unico.  Le  imprese   che   aderiscono   al   regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al
periodo precedente anche al  fine  della  preventiva  definizione  in
contraddittorio dei  metodi  di  calcolo  del  valore  normale  delle
operazioni di cui al ((comma 9-bis))  dell'articolo  110  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; 
    b) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili  e  perdite  alla
stabile organizzazione in un altro Stato  di  un'impresa  o  un  ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto
non residente; 
    c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei  requisiti
che configurano una stabile  organizzazione  situata  nel  territorio
dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dalle
vigenti  Convenzioni   contro   le   doppie   imposizioni   stipulate
all'Italia; 
    d) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi,
interessi e royalties e altri componenti reddituali a o  da  soggetti
non residenti. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano  ad  altri
accordi conclusi con  le  autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
seguito delle procedure amichevoli previste  dagli  accordi  o  dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
per i quattro periodi d'imposta  successivi,  salvi  mutamenti  delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini  degli  accordi
sottoscritti e risultanti dagli stessi.  Qualora  le  circostanze  di
fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per  uno  o  piu'
dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i  quali  i
termini previsti dall'articolo  43  del  presente  decreto  non  sono
ancora scaduti  e  a  condizione  che  non  siano  iniziati  accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali  il  contribuente  abbia  avuto  formale  conoscenza,  e'
concessa al contribuente la facolta' di far  valere  retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
rettificare  il   comportamento   adottato,   all'effettuazione   del
ravvedimento operoso ovvero alla  presentazione  della  dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
  3. Gli accordi di cui al  comma  1,  qualora  conseguano  ad  altri
accordi conclusi con  le  autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
seguito  delle  procedure  amichevoli  previste   dagli   accordi   o
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti, secondo quanto convenuto con dette autorita', a  decorrere  da
periodi  di  imposta   precedenti   alla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla
data  di  presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
contribuente.  E'  concessa  al  contribuente  la  facolta'  di   far
retroagire gli effetti di tali accordi anche  a  periodi  di  imposta
precedenti a  quello  in  corso  alla  data  di  presentazione  della
relativa istanza e per i quali i termini  previsti  dall'articolo  43
non sono ancora scaduti,  a  condizione  che:  a)  per  tali  periodi
ricorrano le  stesse  circostanze  di  fatto  e  di  diritto  a  base
dell'accordo stipulato con le autorita' competenti di  Stati  esteri;
b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza  di  accordo
preventivo; c) le autorita' competenti di Stati esteri acconsentano a
estendere l'accordo ad annualita' precedenti; d) per tali periodi  di
imposta non siano iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del  presente
comma  sia  necessario  rettificare  il  comportamento  adottato,  il
contribuente  provvede  all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso
ovvero alla presentazione della dichiarazione  integrativa  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio   1998,   n.   322,   senza
l'applicazione delle eventuali sanzioni. 
  3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di  accordo  preventivo  di
cui al comma 3 e' subordinata al versamento di una  commissione  pari
a: 
    a) 10.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante  sia  inferiore  a  100
milioni di euro; 
    b) 30.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante sia  compreso  tra  100
milioni e 750 milioni di euro; 
    c) 50.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante  sia  superiore  a  750
milioni di euro. 
  3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma
3, le commissioni sono ridotte  alla  meta'.  Con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di
attuazione della disciplina contenuta nel presente comma. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2017, N. 32. 
  5.   Per   i   periodi   d'imposta   di   validita'   dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli  articoli
32 e seguenti soltanto in relazione a  questioni  diverse  da  quelle
oggetto dell'accordo medesimo. 
  6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al  competente
Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  stabilito  con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con  il  medesimo
provvedimento sono definite le modalita' con le quali  il  competente
Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e
del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto  su
cui l'accordo si basa. 
  7.  Qualunque  riferimento  all'articolo  8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve  intendersi  effettuato
al presente articolo. 
                                                          (136) (158) 
 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere  dalla  data
fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di
cui all'articolo 31-ter, comma 6, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da  emanarsi,  in  sostituzione
del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del D.Lgs. suindicato. 
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AGGIORNAMENTO (158) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128,  i  termini  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e  di  cui  agli
articoli  31-ter  e  31-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a  43,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190".