DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.
  Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi
degli enti pubblici

  I   soggetti   indicati   nel  primo  comma  dell'art.  23,  quando
corrispondono  compensi  per la perdita di avviamento in applicazione
della  legge  27  gennaio  1963,  n.  19, devono operare all'atto del
pagamento  una  ritenuta  del  quindici  per  cento,  con  obbligo di
rivalsa,  a  titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  o  dell'imposta  sul reddito delle persone giuridiche dovuta
dal percipiente.
  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  gli  altri enti pubblici e
privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di
acconto  delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di
rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi
quelli per l'acquisto di beni strumentali. (24) ((87))
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AGGIORNAMENTO (24)
  Il  D.L.  12 agosto 1983, n.371, convertito con modificazioni dalla
L.  11  ottobre  1983, n.546, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che
"L'articolo  28,  secondo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che,
agli  effetti  dell'applicazione  della  ritenuta a titolo di acconto
delle  imposte  sul  reddito,  non si considerano contributi le somme
erogate  dall'AIMA  per  gli  interventi nel mercato agricolo e dalle
casse  di  conguaglio  istituite ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896".
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AGGIORNAMENTO (87)
  Il  D.L.  12 agosto 1983, n.371, convertito con modificazioni dalla
L. 11 ottobre 1983, n.546, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004,
n.311 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "L'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione
della  ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si
considerano   contributi   le   somme  erogate  dall'Agenzia  per  le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  e dagli altri organismi pagatori
istituiti  ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di
conguaglio  istituite  ai  sensi  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896."