DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 27-bis. 
(Rimborso della ritenuta sui dividendi  distribuiti  a  soggetti  non
                             residenti). 
 
  1.  Le  societa'  che  detengono  una  partecipazione  diretta  non
inferiore  al  20  per  cento  del  capitale   della   societa'   che
distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se: 
    a)  rivestono  una  delle  forme  previste  nell'allegato   della
direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; 
    b) risiedono, ai fini fiscali, in uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, senza essere considerate, ai sensi  di  una  Convenzione  in
materia di doppia  imposizione  sui  redditi  con  uno  Stato  terzo,
residenti al di fuori dell'Unione europea; 
    c) sono soggette, nello  Stato  di  residenza,  senza  fruire  di
regimi di opzione o di  esonero  che  non  siano  territorialmente  o
temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella  predetta
direttiva; 
    d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un
anno. (97) 
  ((1-bis. La disposizione del  comma  l  si  applica  altresi'  alle
remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  in  misura  corrispondente  alla  quota  non  deducibile  nella
determinazione del reddito della  societa'  erogante,  sempreche'  la
remunerazione sia erogata a societa' con  i  requisiti  indicati  nel
comma 1)). ((144)) 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta  una
certificazione, rilasciata dalle competenti autorita'  fiscali  dello
Stato estero, che attesti che la societa' non  residente  possieda  i
requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche'  una
dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito
indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (97) 
  3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della
societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di  cui  all'art.  23
possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3,  3-bis  e  3-ter
dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di  cui  al  comma  2
deve essere acquisita entro la  data  del  pagamento  degli  utili  e
conservata, unitamente  alla  richiesta,  fino  a  quando  non  siano
decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta
in corso alla data di pagamento dei dividendi  e,  comunque,  fino  a
quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con  decreto
del  Ministro  delle  finanze  possono  essere  stabilite  specifiche
modalita' di attuazione mediante approvazione  di  appositi  modelli.
(97) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49. (97) 
  ((5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015,
e'  attuata  dall'ordinamento   nazionale   mediante   l'applicazione
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212)). ((144)) 
 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha disposto (con l'art. 2 comma  1)
che "Le disposizioni contenute  nell'articolo  1  si  applicano  agli
utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005." 
  Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha inoltre disposto (con  l'art.  2
comma  2)  che  "  La  percentuale  indicata  nei  commi  1  e  1-bis
dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15  per  cento  per  gli  utili
distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al  10  per  cento  per
quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009." 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art.  26,  comma  3)
che le presenti modifiche si applicano alle remunerazioni corrisposte
dal 1° gennaio 2016.