DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
                      (Ritenuta sui dividendi) 
 
  1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del  comma
1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta  del  26  per  cento  a
titolo d'imposta sugli utili in qualunque  forma  corrisposti,  anche
nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e
non qualificate ai sensi delle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1
dell'articolo  67  del  medesimo  testo  unico  nonche'  agli   utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo  65  del  medesimo  testo
unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo  55  del  testo
unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo  e
in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo  testo  unico  sugli  utili  derivanti  dai   contratti   di
associazione  in  partecipazione  previsti  nel  precedente  periodo,
corrisposti  a  persone  fisiche  residenti;  per  i   soggetti   che
determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del  predetto  testo
unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore  individuato
nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico. (91) (151) 
  1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi  5  e  7,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta  prevista  dai
commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori
corrisposti,  qualora  il  percettore   non   comunichi   il   valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (91) 
  2. In caso di distribuzione di utili in natura  i  singoli  soci  o
partecipanti, per conseguirne il pagamento,  sono  tenuti  a  versare
alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del  comma  1
dell'articolo 73 del predetto testo unico,  l'importo  corrispondente
all'ammontare della ritenuta  di  cui  al  comma  1,  determinato  in
relazione al valore  normale  dei  beni  ad  essi  attribuiti,  quale
risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla  data
individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato
testo unico. 
  3. La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con  l'aliquota  del
27 per cento sugli utili corrisposti a  soggetti  non  residenti  nel
territorio dello Stato diversi dalle societa` ed  enti  indicati  nel
comma  3-ter,  in  relazione  alle  partecipazioni,  agli   strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,  lettera  a),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  ai  contratti  di
associazione in partecipazione di  cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera  b),  del  medesimo  testo  unico,  non  relative  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.
13 AGOSTO 2011, N.  138,CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  14
SETTEMBRE 2011, N. 148. L'aliquota della ritenuta e` ridotta all'  11
per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione  istituiti  negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emanato   ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917 ((, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici  individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238)). I  soggetti
non residenti,  diversi  dagli  azionisti  di  risparmio,  dai  fondi
pensione  ((e,  dai  sottoconti  esteri  di  prodotti   pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al  secondo  periodo))  e  dalle
societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino  a  concorrenza  degli  undici  ventiseiesimi  della   ritenuta,
dell'imposta  che  dimostrino  di  aver  pagato  all'estero  in   via
definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del  competente
ufficio fiscale dello Stato estero.  La  ritenuta  di  cui  al  primo
periodo non  si  applica  sugli  utili  corrisposti  a  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  (OICR)  di  diritto  estero
conformi alla direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR,  non  conformi  alla  citata
direttiva  2009/65/CE,  il  cui  gestore  sia  soggetto  a  forme  di
vigilanza nel Paese estero nel quale  e'  istituito  ai  sensi  della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo   che
consentono un adeguato scambio di  informazioni.  (103)  (113)  (123)
(168) 
  3-bis. I soggetti cui si applica  l'articolo  98  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  tenuti  ad  operare,  con
obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui  ai  commi  3  e  3-ter  sulla
remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo
98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte  correlata,  non
residenti nel territorio dello Stato.  A  fini  della  determinazione
della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione  la  eventuale
ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile  alla  medesima
remunerazione.  La  presente  disposizione  non   si   applica   alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente  erogati  dalle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti. 
  3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con  l'aliquota
dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  ed  ivi
residenti,  in  relazione   alle   partecipazioni,   agli   strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del  predetto
testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione  di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico,  non
relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (140) 
  4. Sulle remunerazioni  corrisposte  a  persone  fisiche  residenti
relative a partecipazioni al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
strumenti finanziari di cui all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),
ultimo periodo, del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  e  a
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  medesimo
testo  unico,  in  cui  l'associante  e'  soggetto   non   residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis)  del
comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non  relativi  all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico,  e'  operata  una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti  di  cui
al  primo  comma  dell'articolo  23  che  intervengono   nella   loro
riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: 
    a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205; (151) 
    b)  sull'intero  importo  delle  remunerazioni  corrisposte,   in
relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e  contratti
non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo  che  sia  avvenuta  la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di  cui
al comma 3 dell'articolo 47-bis dello  stesso  testo  unico,  che  e'
rispettata, sin dal primo periodo di possesso  della  partecipazione,
la condizione di cui  alla  lettera  b)  del  comma  2  del  medesimo
articolo 47-bis.  La  disposizione  del  periodo  precedente  non  si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,  emessi  da
societa' i cui titoli sono negoziati nei  mercati  regolamentati.  La
ritenuta   e',   altresi',   operata   sull'intero   importo    delle
remunerazioni relative  a  contratti  stipulati  con  associanti  non
residenti che non soddisfano le condizioni di  cui  all'articolo  44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo. (136) (151) (154) 
  4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute
applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione  di  utili  in
natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (91) 
  5. Le ritenute di cui ai commi 1  e  4,  primo  periodo,  non  sono
operate qualora le persone  fisiche  residenti  e  gli  associati  in
partecipazione dichiarino all'atto della  percezione  che  gli  utili
riscossi sono relativi all'attivita' di impresa. Le ritenute  di  cui
ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27  per  cento  ed  a
titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti  dall'imposta  sul
reddito delle societa'. (66) (151) 
  6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti  ed  assoggettati
alla ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  all'imposta  sostitutiva  sul
risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli
articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre  1962,
n. 1745. 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art.  2  comma
2) che "Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
interessi e altri proventi divenuti  esigibili  a  decorrere  dal  1o
luglio 2000." 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 14  comma
2) che "Le disposizioni  dell'articolo  27,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
come modificate dal  presente  articolo,  si  applicano  ai  proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis del medesimo  articolo  27,
come modificate dal  presente  articolo,  si  applicano  ai  proventi
percepiti a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal  1°
gennaio 2006." 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  La L. 7 luglio 2009, n.88 ha disposto (con l'art. 24 comma  2)  che
"Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli   utili
distribuiti a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge." 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012". 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere  dal  1°
luglio 2014." 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (140) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
62) che la presente modifica si apllica a decorrere  dal  1°  gennaio
2017, con effetto per i periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2016. 
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AGGIORNAMENTO (151) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi  di  capitale
percepiti a partire  dal  1º  gennaio  2018  ed  ai  redditi  diversi
realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga  alle
previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili
derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con  utili  prodotti
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017,  deliberate  dal  1º
gennaio 2018  al  31  dicembre  2022,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160
dell'11 luglio 2017". 
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AGGIORNAMENTO (154) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142  ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 6) che "Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si  applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018,  nonche'  agli  utili  percepiti  e  alle  plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta". 
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AGGIORNAMENTO (168) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
632) che la presente modifica  si  applica  agli  utili  percepiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2021.