DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 26-quater. 
Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui  canoni  corrisposti  a
       soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea. 
 
  1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti  aventi
i requisiti  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  o  a  una  stabile
organizzazione, situata in un altro Stato  membro,  di  societa'  che
hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando  tali
pagamenti sono effettuati: 
    a) da societa' ed enti che rivestono  una  delle  forme  previste
dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato e  sono  assoggettate,  senza  fruire  di  regimi  di  esonero,
all'imposta sul reddito delle societa'; 
    b) da una stabile organizzazione, situata  nel  territorio  dello
Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero,  all'imposta
sul reddito delle  societa',  di  societa'  non  residenti  aventi  i
requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli  interessi  o  i
canoni siano  inerenti  all'attivita'  della  stabile  organizzazione
stessa. 
  2. I soggetti  beneficiari  degli  interessi  e  dei  canoni  hanno
diritto all'esenzione se: 
    a) la societa' che effettua il pagamento o  la  societa'  la  cui
stabile organizzazione effettua il  pagamento,  detiene  direttamente
una percentuale non inferiore al 25 per cento  dei  diritti  di  voto
nella societa' che riceve  il  pagamento  o  nella  societa'  la  cui
stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; 
    b) la societa' che riceve il  pagamento  o  la  societa'  la  cui
stabile organizzazione riceve il pagamento detiene  direttamente  una
percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di  voto  nella
societa' che effettua il pagamento o nella societa'  la  cui  stabile
organizzazione effettua il medesimo pagamento; 
    c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla  lettera  a)
del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al  25
per cento dei diritti di voto sia  nella  societa'  che  effettua  il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua  il
pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa'
la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; 
    d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b)  e  c),  detenuti
nelle societa' ed enti residenti nel  territorio  dello  Stato,  sono
quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli  articoli
2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile; 
    e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto  di  cui
alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente  per  almeno
un anno. 
  3. Ai fini del presente articolo: 
    a)  si  considerano  canoni,  i  compensi  di  qualsiasi   natura
percepiti per l'uso o la concessione in uso: 
      1) del diritto di autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 
      2) di brevetti, marchi di fabbrica o di  commercio,  disegni  o
modelli, progetti, formule o  processi  segreti  o  per  informazioni
concernenti  esperienze  di  carattere  industriale,  commerciale   o
scientifico; 
      3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; 
    b) si considerano interessi, i redditi da  crediti  di  qualsiasi
natura, garantiti o non da  ipoteca  e,  in  particolare,  i  redditi
derivanti da titoli, da obbligazioni  e  da  prestiti,  compresi  gli
altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; 
    c) non si considerano interessi: 
      1)  le  remunerazioni  dei  finanziamenti  eccedenti   di   cui
all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate; 
      2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera  f),  del
predetto testo unico; 
      3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari  di
cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109,  comma  9,  lettera
a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta  la
partecipazione ai risultati economici della societa' emittente  o  di
altre societa' appartenenti  allo  stesso  gruppo  o  dell'affare  in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 
      4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il  creditore
a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio  del  diritto  a
partecipare agli utili del debitore; 
      5)  i  pagamenti  relativi  a  crediti   che   non   contengono
disposizioni per la restituzione  del  capitale  o  per  i  quali  il
rimborso debba essere effettuato trascorsi  piu'  di  cinquanta  anni
dalla data di emissione. 
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: 
    a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma  3  e  le
societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi
redditi,  rivestono  una  delle  forme  previste   dall'allegato   A,
risiedono  ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro,  senza   essere
considerate, ai  sensi  di  una  Convenzione  in  materia  di  doppia
imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti  al  di  fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire  di  regimi  di
esonero, ad una delle  imposte  indicate  nell'allegato  B  ovvero  a
un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta  o
in sostituzione di dette imposte; 
    b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di
cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle  imposte  elencate
nell'allegato B; 
    c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le  stabili
organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi  i
requisiti di cui alla lettera  a)  sono  beneficiarie  effettive  dei
redditi  indicati  nel  comma  3;  a  tal  fine,   sono   considerate
beneficiarie effettive di interessi o di canoni: 
      1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di
beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato  o
fiduciario di un'altra persona; 
      2) le  predette  stabili  organizzazioni,  se  il  credito,  il
diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i  pagamenti  degli
interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a  tali  stabili
organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano  redditi
per i quali esse sono assoggettate nello Stato  membro  in  cui  sono
situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o,  in  Belgio,
all'"impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders",  in
Spagna all'"impuesto sobre  la  Renta  de  no  Residentes"  ovvero  a
un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta  o
in sostituzione di dette imposte. 
  5. Se il soggetto che effettua il  pagamento  dei  canoni  e  degli
interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato,  direttamente
o  indirettamente,  dal  soggetto  che  e'  considerato  beneficiario
effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati,  direttamente
o indirettamente, da un terzo, e  l'importo  degli  interessi  o  dei
canoni  e'  superiore  al  valore  normale   determinato   ai   sensi
dell'articolo 110,  comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di  cui  al  comma  1  si  applica
limitatamente al medesimo valore normale. 
  6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve
essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza  del
beneficiario  effettivo  e,  nel  caso  di  stabile   organizzazione,
l'esistenza della stabile  organizzazione  stessa,  rilasciata  dalle
competenti  autorita'  fiscali  dello  Stato  in  cui   la   societa'
beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello  Stato  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione, nonche'  una  dichiarazione  dello
stesso  beneficiario  effettivo  che  attesti  la   sussistenza   dei
requisiti indicati nei commi 2 e 4.  La  suddetta  documentazione  va
presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),  entro  la
data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per
un anno a decorrere  dalla  data  di  rilascio  della  documentazione
medesima. 
  7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata  fino
a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi  o
dei canoni, e comunque fino a quando non  siano  stati  definiti  gli
accertamenti stessi. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  possono  essere  stabilite  specifiche  modalita'  di
attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
apportate modifiche agli  allegati  A  e  B  conformemente  a  quanto
stabilito in sede comunitaria. 
((8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i
soggetti di cui all'articolo 23 applicano  una  ritenuta  del  5  per
cento  sugli  interessi  corrisposti  a  soggetti  non  residenti   a
condizione  che  gli  interessi  siano  destinati  a  finanziare   il
pagamento di interessi e altri proventi  su  prestiti  obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in  mercati  regolamentati  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996  e  successive
modificazioni e  integrazioni;  b)  garantiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa'  controllata  dalla  stessa  controllante.))
((125)) 
 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto: 
  - (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni  di  cui  al  comma
8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si
applicano agli  interessi  corrisposti  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto"; 
  - (con l'art. 23, comma 3) che "L'atto di garanzia e' in ogni  caso
soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento"; 
  - (con l'art. 23, comma 4) che "Per i prestiti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di  cui  al
comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
600  sono  applicabili  anche  agli  interessi  gia'  corrisposti   a
condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il  30  novembre
2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In
quest'ultimo caso l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed
e' anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia".