DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
        (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale) 
 
  1. I soggetti indicati nel comma  1  dell'articolo  23,  che  hanno
emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie,  operano
una ritenuta  del  20  per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai  possessori.  (113)  (115)
(121) 
  2. L'Ente poste italiane e le banche operano una  ritenuta  del  27
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e  di  depositi,  anche  se
rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e'  operata  dalle
banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non  sono  soggetti
alla ritenuta: 
    a) gli interessi e  gli  altri  proventi  corrisposti  da  banche
italiane o da filiali italiane di banche estere  a  banche  con  sede
all'estero o a filiali estere di banche italiane; 
    b)  gli  interessi  derivanti  da  depositi  e   conti   correnti
intrattenuti tra le banche  ovvero  tra  le  banche  e  l'Ente  poste
italiane; 
    c) gli interessi  a  favore  del  Tesoro  sui  depositi  e  conti
correnti intestati al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  nonche'  gli  interessi  sul  "Fondo   di
ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1  dell'articolo  2
della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri  fondi  finalizzati
alla gestione del debito pubblico. 
  3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al  comma  2  sono
dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata
dai soggetti di cui  all'articolo  23  che  intervengono  nella  loro
riscossione. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  13  AGOSTO  2011,  N.  138.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138. (66) (115) 
  3-bis. I soggetti  indicati  nel  comma  1  dell'articolo  23,  che
corrispondono i proventi di cui alle  lettere  g-bis)  e  g-ter)  del
comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano  sui
predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per  cento  ovvero
con la minore aliquota prevista  per  le  obbligazioni  e  gli  altri
titoli di cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed  equiparati   e   dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del  medesimo  testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei
suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera  g-bis),
la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta  di  cui  al
comma 3, anche sugli interessi e  gli  altri  proventi  maturati  nel
periodo di durata dei predetti rapporti. (113) 
  4. Le ritenute previste nei commi da 1 a  3-bis  sono  applicate  a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i
titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti  da  cui  gli
interessi ed altri proventi derivano  sono  relativi  all'impresa  ai
sensi dell'articolo 77 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi;  c)  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere  a)   e   b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico  e  stabili  organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui  alla
lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al  comma  3-bis
e' applicata a titolo di acconto, qualora i  proventi  derivanti  dai
titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta  a  titolo
di imposta nei confronti  dei  soggetti  a  cui  siano  imputabili  i
proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.  Le  predette  ritenute
sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed  in  ogni  altro
caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi  indicati  nei
commi 3 e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome  collettivo,  in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo  5  del  testo
unico,  alle  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere  a)   e   b)
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e alle stabili organizzazioni delle societa'  ed  enti  di  cui  alla
lettera d) dello stesso articolo 87. (63) 
  5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una
ritenuta del 12,50 per cento  a  titolo  d'acconto,  con  obbligo  di
rivalsa, sui redditi di capitale  da  essi  corrisposti,  diversi  da
quelli indicati nei commi precedenti e da  quelli  per  i  quali  sia
prevista l'applicazione di altra ritenuta alla  fonte  o  di  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.  Se  i  percipienti  non  sono
residenti nel territorio dello  Stato  o  stabili  organizzazioni  di
soggetti non residenti la predetta ritenuta  e'  applicata  a  titolo
d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti  nell'esercizio
d'impresa commerciale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011,  N.
138. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi  ed  altri
proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili  organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e
si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono  a  formare
il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto,  in  ogni
altro caso. 
  5-bis. ((Ferme restando le  disposizioni  in  tema  di  riserva  di
attivita'  per  l'erogazione  di  finanziamenti  nei  confronti   del
pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.))
La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi  e  altri
proventi derivanti da finanziamenti a  medio  e  lungo  termine  alle
imprese erogati  da  enti  creditizi  stabiliti  negli  Stati  membri
dell'Unione europea enti individuati  all'articolo  2,  paragrafo  5,
numeri  da  4)  a  23),  della  direttiva  2013/36/UE,   imprese   di
assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative  emanate
da Stati  membri  dell'Unione  europea  o  investitori  istituzionali
esteri,  ancorche'  privi  di  soggettivita'   tributaria,   di   cui
all'articolo 6, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei  paesi  esteri
nei quali sono istituiti. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936, convertito con modificazioni dalla
legge 23 febbraio 1978, n.38, ha disposto (con l'art. 4 comma 1)  che
"E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari  e  postali  di
cui al secondo comma, dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978". 
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AGGIORNAMENTO (29a) 
  Il D.L. 30 settembre 1983, n.  512,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, ha disposto (con l'art. 11,  comma
2.1) che la presente modifica ha effetto a decorrere  dal  1  gennaio
1984. 
  Ha inoltre  disposto  (con  l'art.  11,  comma  2.2)  che  "Per  le
obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente  al  1  gennaio
1984 si applica, fino alla loro scadenza,  la  disciplina  tributaria
vigente alla data di emissione". 
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AGGIORNAMENTO (29b) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 8)  che
"Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da  capitale  e
comunque non oltre tre anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al  secondo  comma
dell'articolo 26  del  decreto  el  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  maturati  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30  per
cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  7,  comma  9)  che  "E'  altresi'
elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento,  sugli
interessi, premi ed altri frutti  indicati  nel  comma  8  dovuti  da
soggetti non residenti. La  disposizione  si  applica  alle  ritenute
operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni  dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 32 comma  2)  che  "E'
altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui  al  comma  primo
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli  interessi,
premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni   e   titoli   similari
sottoscritti dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da
enti di gestione delle  partecipazioni  statali  e  da  societa'  per
azioni con azioni quotate in  borsa,  nonche'  delle  obbligazioni  e
degli  altri  titoli  indicati  nell'articolo  31  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   601,   ed
equiparati." 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 23 dicembre 1994, n.725 ha disposto (con l'art.  5  comma  1)
che "Sugli interessi, premi ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
titoli similari emessi da societa' con azioni non quotate in borsa  e
sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
ritenuta di  cui  all'articolo  26,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, e'  stabilita  nella  misura  del  12,5  per  cento  a
condizione che il saggio  effettivo  di  interesse  sia  allineato  a
quello di mercato. 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  La L. 23 dicembre 1994, n.725 come modificata dalla L. 28  dicembre
1995, n.549 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che  "Sugli  interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e  titoli  similari,  emessi  da
societa' con  azioni  non  quotate  in  borsa,  la  ritenuta  di  cui
all'articolo 26,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e'
stabilita nella misura del  12,5  per  cento  a  condizione  che,  al
momento  dell'emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  o  di
riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto  aumentato
di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari  negoziati  nei
mercati  regolamentati  italiani  o  collocati  mediante  offerta  al
pubblico ai sensi della disciplina vigente  all'atto  dell'emissione,
ovvero di tre punti, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
dai precedenti." 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1997,n. 30, ha disposto (con l'art.  1-bis,  comma  1)
che "Le disposizioni di cui  al  terzo  comma  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato
e le filiali italiane di banche  estere  non  devono  operare  alcuna
ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dalle   stesse
percepiti su depositi e conti intrattenuti  presso  banche  con  sede
all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane." 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 18 febbraio 1999, n.28 ha disposto (con l'art.14 comma 1) che
"La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
riguardante l'applicazione della ritenuta a  titolo  d'imposta  sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta  si
applica anche nei confronti dei  soggetti  esclusi  dall'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche." 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art.  2  comma
2) che "Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
interessi e altri proventi divenuti  esigibili  a  decorrere  dal  1o
luglio 2000." 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012". 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 2, comma  13,
lettera a), numeri  1)  e  2)  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha
conseguentemente   disposto   (con   l'art.   29,   comma   3)    che
"L'applicazione delle disposizioni di cui al comma  13,  lettera  a),
numeri 1) e 2) e  al  comma  25,  lettera  b),  dell'articolo  2  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal  1°  gennaio  2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati  a  partire  dalla
predetta data". 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come modificato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto  2012,  n.
134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La ritenuta del 20  per
cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  non  si  applica  sugli
interessi ed altri  proventi  delle  obbligazioni  ,  delle  cambiali
finanziarie e titoli similari, emessi  da  banche,  da  societa'  per
azioni con  azioni  negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea
e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per  azioni
in base a disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei  medesimi
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  emessi
da societa' diverse dalle prime".