DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 25-ter. 
 (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) 
 
  1. Il condominio quale sostituto  di  imposta  opera  all'atto  del
pagamento  una  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo  di   acconto
dell'imposta sul reddito  dovuta  dal  percipiente,  con  obbligo  di
rivalsa,  sui  corrispettivi  dovuti  per  prestazioni   relative   a
contratti di appalto di opere o servizi, anche  se  rese  a  terzi  o
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 
  2.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'  operata  anche  se   i
corrispettivi  sono  qualificabili  come  redditi  diversi  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  ((2-bis. Il  versamento  della  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato  dal   condominio   quale   sostituto   d'imposta   quando
l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di  euro  500.
Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento  entro  il
30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non  sia  stato
raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. 
  2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere
eseguito dai condomini tramite conti correnti  bancari  o  postali  a
loro intestati ovvero secondo altre  modalita'  idonee  a  consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400.  L'inosservanza   della   presente
disposizione comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471)).