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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  8-11-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 74

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa




I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito
d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.

((I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si
riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58))
.

I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti.

Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è
prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali.