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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 72-bis

(Particolari categorie di imprese minori).




Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25
luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato
((diciotto milioni di lire))
, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

((a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e
attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare
dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e
simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei
ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento))
.

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del
presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi.