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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 63

Opere e servizi in corso di esecuzione




Le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario
e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo.

La valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin
dall'inizio di esecuzione del contratto, è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, al lordo degli eventuali acconti o ritenute di garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finchè non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al cinquanta per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

La valutazione fatta a norma del precedente comma può essere
ridotta in qualsiasi periodo d'imposta, per rischio contrattuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento.

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito del periodo d'imposta in cui è stata definitivamente stabilita.

Alla dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamente per
ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un prospetto recante la indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le
opere, forniture o servizi pluriennali formano oggetto, come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d'imposta, di più contratti fra le stesse parti. Le disposizioni stesse possono essere applicate, su richiesta del contribuente, anche quando si tratta di opere, forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta.