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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 49

Reddito di lavoro autonomo




Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di
arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera, c) del terzo comma dell'art. 5.

Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di
fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;

c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in
partecipazione in qualità di associato quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le
indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.