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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 46

Reddito di lavoro dipendente




Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro
prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli
assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12.