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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 33

Imputazione del reddito dei fabbricati




Il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo
del possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Nei casi di contitolarità del diritto reale sul fabbricato e di
coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

Si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale
dal catasto edilizio urbano al 31 agosto.

Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del fabbricato, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli è stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito del fabbricato concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.