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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 26

Denuncia e decorrenza delle variazioni




Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma
dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.