DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal: 8-2-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.
                          Oneri deducibili.

  Dal  reddito  complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione  dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formarlo e
purche'   risultino   da  idonea  documentazione,  i  seguenti  oneri
sostenuti dal contribuente:
    a)  l'imposta  locale  sui  redditi  che  concorrono a formare il
reddito  complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio
nel  periodo  d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo
comma,  l'imposta  si  deduce  per  ciascun  socio  o associato nella
proporzione stabilita dallo stesso articolo;
    b)  i  canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi
degli  immobili  che  concorrono  a  formare  il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
    c)   gli  interessi  passivi  pagati  a  soggetti  residenti  nel
territorio  dello  Stato  o  a  stabili organizzazioni nel territorio
dello  Stato  di  soggetti  non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui  agrari  di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri
accessori   pagati  ai  medesimi  soggetti  in  dipendenza  di  mutui
garantiti  da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa
per  un  importo  complessivamente non superiore a quattro milioni di
lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;
    d)  le  spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie
nei  casi  di  grave  e  permanente invalidita' o menomazione, per la
parte  del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque
per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o
non  sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e
per  prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e
sanitarie  in  genere  sono integralmente deducibili. La deduzione e'
ammessa   a  condizione  che  il  contribuente,  nella  dichiarazione
annuale,  indichi  il  domicilio  o  la residenza del percipiente nel
territorio   dello  Stato  e  dichiari  che  le  spese  sono  rimaste
effettivamente a proprio carico; (19)
    e)  le  spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della morte di
persone  indicate  nell'articolo 433 del codice civile, nonche' degli
affiliati,  per  un  importo complessivamente non superiore a lire un
milione;
    f)  le  spese  per  frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria,  in  misura  non  superiore  a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali; (17)
    g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli   destinati  al  mantenimento  dei  figli  in  conseguenza  di
separazione  legale  ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio  o  di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
    h)  gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione  modale  e,  nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti a
persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile;
    i)   i   contributi  previdenziali  e  assistenziali  versati  in
ottemperanza a disposizioni di legge; (13)
    l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi
per   le   assicurazioni   contro   gli  infortuni  ed  i  contributi
previdenziali    non   obbligatori   per   legge   per   un   importo
complessivamente  non  superiore  a due milioni di lire. La deduzione
dei  premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che
dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di
assicurazione  abbia  durata  non inferiore a cinque anni a decorrere
dalla  data  della  sua  stipulazione  e che per il periodo di durata
minima  esso  non  consenta  la  concessione dei prestiti. In caso di
riscatto  dell'assicurazione  nel  corso  del  quinquennio  l'impresa
assicurazione  deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente,
una  ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare
complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati
dedotti   dal   reddito  complessivo  del  contribuente  e'  soggetto
tassazione a norma dell'articolo 13.
    ((1-bis)  le  indennita'  ed  i  compensi  dovuti dal locatore al
conduttore  a  titolo  di perdita di avviamento commerciale, ai sensi
della  legge  27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che
siano  stati  corrisposti  a seguito della cessazione di contratti di
locazione   di  immobili  destinati  ad  usi  diversi  da  quello  di
abitazione privata)).
  Sono inoltre deducibili:
    1)  le  spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione  o  restauro  delle  cose vincolate ai sensi della legge 1
giugno  1939,  n.  1089, e successive modificazioni e integrazioni, e
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.
  La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza,  previo accertamento della loro congruita' effettuato
d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;
    2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o  istituzioni  pubbliche,  di fondazioni, di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di  studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione  o  il  restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della
legge   1   giugno  1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
settembre  1963,  numero  1409, ivi comprese le erogazioni effettuate
per  l'organizzazione  di  mostre  e  di  esposizioni,  che  siano di
rilevante  interesse  scientifico  culturale, delle cose anzidette, e
per  gli  studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
mostre  e  le  esposizioni,  gli  studi  e  le ricerche devono essere
autorizzati,  previo  parere  del  competente comitato di settore del
Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per  i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo.
    3)  Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda
il  2  per  cento  del  reddito dichiarato al netto degli altri oneri
deducibili,  a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni,
di  associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di lucro
svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione  di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento
delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori
dello spettacolo.
    Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di
imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di
cui  al  comma  precedente costituiscono reddito imponibile in misura
doppia del loro ammontare.
  Il  Ministero  per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi
necessari  affinche'  le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente  riconosciute,  delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate  per  gli  scopi  preindicati, e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse.
  Detti  termini  possono,  per  causa  non  imputabile al donatario,
essere prorogati una sola volta.
  Le  erogazioni  liberali,  non integralmente utilizzate nei termini
assegnati  ovvero  utilizzate  non  in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato.
  Il  mutamento  di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza
la   preventiva   autorizzazione   dell'Amministrazione  per  i  beni
culturali  e  ambientali,  il  mancato assolvimento degli obblighi di
legge  per  consentire  l'esercizio  del  diritto di prelazione dello
Stato  sui  beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione
non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle
spese   dal   reddito.  L'Amministrazione  per  i  beni  culturali  e
ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari
delle  violazioni  che  comportano  la  decadenza dalle agevolazioni;
dalla  data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i
termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.
  Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed 1) sono deducibili, fermo
restando  il  limite  complessivo rispettivamente stabilito, anche se
sono   stati   sostenuti   nell'interesse   dei   soggetti   indicati
nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste.
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AGGIORNAMENTO (13)
  La  L.  24  aprile  1980,  n.  146,  ha disposto (con l'art. 1) che
l'importo  di  lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i),
dell' articolo 10, e' elevato a lire due milioni e cinquecentomila.
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AGGIORNAMENTO (17)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 142 (in
G.U.  1a  s.s.  04/08/1982,  n.  213)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10, lett. f, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, limitatamente alle parole "nel territorio dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 20-29 dicembre 1982, n. 245
(in  G.U.  1a  s.s. 05/01/1983, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n.  597,  come  modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n.
114, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato"."
  Ha  inoltre  dichiarato  "l'illegittimita' costituzionale dell'art.
10,  lett.  d,  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato
dall'art.  5 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge
22  dicembre  1980,  n. 891, limitatamente all'inciso "nel territorio
dello Stato"."