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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 1186

Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province venete.

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Testo in vigore dal:  7-12-1974

Art. 5


Sulla proposta del presidente del magistrato alle acque, il Ministro per i lavori pubblici assegna il personale di cui all'art. 1 anche alla sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché all'ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico del magistrato alle acque.