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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 1186

Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province venete.

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Testo in vigore dal:  7-12-1974

Art. 3


È istituita in aggiunta alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171.
A tale sezione compete anche:
a) l'accertamento della corrispondenza delle caratteristiche delle acque affluenti in laguna ai requisiti stabiliti dalle norme delegate di cui al punto a), secondo comma, art. 9, della legge 16 aprile 1973, n. 171;
b) l'espletamento dei compiti di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366.