stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-2-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 25, 63 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

(( (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo
per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento) ))
((
1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;
b) risiedono nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma l alla data della cancellazione.
))