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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  13-7-1991
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Art. 78

(Pagamenti periodici di diritti doganali)


L'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore delle doganali riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi.
La concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.
L'Amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali.
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito".