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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  12-4-1973

Art. 338

(Obbligo del pagamento dei diritti doganali)


Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dallo obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.
A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.