DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 12-4-1973
                              Art. 338.
            (Obbligo del pagamento dei diritti doganali)

  Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dallo obbligo del
pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto
del contrabbando sia stata sequestrata.
  A  tale  pagamento  e' obbligato, solidalmente con il colpevole del
contrabbando, anche il ricettatore.