DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 301-bis.
(Destinazione   di   beni  sequestrati  o  confiscati  a  seguito  di
                    operazioni anticontrabbando)

 1. I beni mobili ((compresi quelli)) iscritti in pubblici registri,
  le  navi,  le  imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono
affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia  giudiziale  agli
organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  in
attivita'  di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello  Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
  2.  Gli  oneri  relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
  3.  Nel  caso  in  cui  non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia  giudiziale  ai  sensi  del comma 1, i beni sequestrati sono
ceduti  ai  fini  della  loro  distruzione,  sulla  base  di apposite
convenzioni.  In  caso  di distruzione , la cancellazione dei veicoli
dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato
compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato  e il ricevitore capo della
dogana,  competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per
la  distruzione  ,  in  deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, direttamente con una o piu' ditte del settore.
  4.  L'ispettorato  compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato  o  il
ricevitore  capo  della dogana, prima di procedere all'affidamento in
custodia  giudiziale  o  alla  distruzione  dei beni mobili di cui ai
commi  1  e  3,  devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo
dell'autorita'   giudiziaria  competente  per  il  procedimento,  che
provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali
si sia proceduto alla distruzione , all'avente diritto e' corrisposta
una  indennita'  sulla  base  delle quotazioni di mercato espresse in
pubblicazioni  specializzate,  tenuto  conto  dello stato del bene al
momento del sequestro.
  6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli  organi  o  enti  che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
  7.  Sono  abrogati  i  commi  5,  6 e 7 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.