DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 295. 
              (Circostanze aggravanti del contrabbando) 
 
  Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la
multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti chiunque,  per  commettere  il  contrabbando,  adopera
mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. 
  Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre
a cinque anni: 
    a) quando nel commettere il reato, o  immediatamente  dopo  nella
zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; 
    b) quando nel commettere il reato, o  immediatamente  dopo  nella
zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano
sorprese insieme riunite e in condizioni tali da  frapporre  ostacolo
agli organi di polizia; 
    c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la  fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione; 
    d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di
contrabbando  e  il  delitto  commesso  sia  tra   quelli   per   cui
l'associazione e' stata costituita ((;)) 
    ((d-bis) quando l'ammontare dei  diritti  di  confine  dovuti  e'
superiore a centomila euro.)) 
  ((Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino
a tre anni quando  l'ammontare  dei  diritti  di  confine  dovuti  e'
maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.))