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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  30-7-2020
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Art. 295

(Circostanze aggravanti del contrabbando)


Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita
((;))
((d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.))
((Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.))