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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. 66

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 6



Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
b) non essere interdetto o inabilitato;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
e) non svolgere attività incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Alla domanda devono essere allegati:
1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;
2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;
3) attestazione che è stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;
4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accerterà d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.