DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 38-bis. 
                     (Esecuzione dei rimborsi). 
 
  1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta
fatta  in  sede  di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi  dalla
presentazione  della  dichiarazione.  Sulle   somme   rimborsate   si
applicano gli interessi  in  ragione  del  2  per  cento  annuo,  con
decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo  intercorrente
tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data  della
loro consegna, quando superi quindici giorni. 
  2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del
secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle  ipotesi  di  cui  alla
lettera c) del medesimo secondo comma  quando  effettua  acquisti  ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due
terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle  importazioni
di  beni  e  servizi  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d)  del  secondo  comma
del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti  di  soggetti
passivi non stabiliti nel territorio  dello  Stato,  per  un  importo
superiore al 50 per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le  operazioni
effettuate,  prestazioni  di  lavorazione  relative  a  beni   mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai  trasporti  di
beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di
servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare
superiore a ((30.000 euro)) sono eseguiti previa presentazione  della
relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a
rimborso  recante  il  visto  di  conformita'  o  la   sottoscrizione
alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla  dichiarazione
o istanza e'  allegata  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta', a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle
seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive  del
contribuente: 
    a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze
contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la
consistenza  degli  immobili  non  si  e'  ridotta,   rispetto   alle
risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di  oltre  il  40
per  cento  per  cessioni  non  effettuate  nella  normale   gestione
dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata  ne'  si
e' ridotta per effetto di cessioni  di  aziende  o  rami  di  aziende
compresi nelle suddette risultanze contabili; 
    b)  non  risultano  cedute,  se  la  richiesta  di  rimborso   e'
presentata  da  societa'  di  capitali  non   quotate   nei   mercati
regolamentati, nell'anno precedente  la  richiesta,  azioni  o  quote
della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento  del
capitale sociale; 
    c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi  previdenziali
e assicurativi. 
  4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al  comma
5  i  rimborsi  di  ammontare  superiore  a  ((30.000  euro))  quando
richiesti: 
    a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita'  d'impresa  da
meno di due anni diversi dalle imprese  start-up  innovative  di  cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    b) da soggetti passivi ai quali,  nei  due  anni  antecedenti  la
richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli
importi  accertati  e  quelli  dell'imposta  dovuta  o  del   credito
dichiarato superiore: 
      1) al 10 per cento  degli  importi  dichiarati  se  questi  non
superano 150.000 euro; 
      2) al 5 per cento degli importi dichiarati se  questi  superano
150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 
      3) all'1 per cento  degli  importi  dichiarati,  o  comunque  a
150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; 
    c) da soggetti passivi che nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  3,
presentano la dichiarazione  o  istanza  da  cui  emerge  il  credito
richiesto  a  rimborso  priva  del  visto  di  conformita'  o   della
sottoscrizione  alternativa,  o  non  presentano   la   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'; 
    d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso  dell'eccedenza
detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'. 
  5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari  a
tre anni dall'esecuzione  del  rimborso,  ovvero,  se  inferiore,  al
periodo mancante al termine  di  decadenza  dell'accertamento,  sotto
forma di cauzione in titoli di Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al
valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da
una  impresa  commerciale   che   a   giudizio   dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza
fideiussoria  rilasciata  da  un'impresa  di  assicurazione.  Per  le
piccole e medie imprese, definite secondo  i  criteri  stabiliti  dal
decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle  attivita'  produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005,  n.  238,  dette
garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative  di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317,  iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  Per  i  gruppi  di
societa',  con  patrimonio  risultante   dal   bilancio   consolidato
superiore a 250 milioni di euro, la  garanzia  puo'  essere  prestata
mediante la diretta assunzione da parte della societa'  capogruppo  o
controllante  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  della
obbligazione di integrale restituzione  della  somma  da  rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione  finanziaria,
anche  in  caso  di  cessione  della  partecipazione  nella  societa'
controllata o collegata.  In  ogni  caso  la  societa'  capogruppo  o
controllante  deve   comunicare   in   anticipo   all'Amministrazione
finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti  relativi
ad annualita' precedenti maturati  nel  periodo  di  validita'  della
garanzia stessa. 
  6. Relativamente  alla  dichiarazione  da  cui  emerge  il  credito
richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del  visto  di
conformita' o la sottoscrizione  alternativa  previsti  dal  comma  3
quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5. 
  7. Ai rimborsi di cui al presente articolo  e  al  pagamento  degli
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle  entrate.
Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio. 
  8. Nel caso in cui nel  periodo  relativo  al  rimborso  sia  stato
constatato uno dei reati di cui agli  articoli  2  e  8  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al
presente articolo  e'  sospesa,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
dell'imposta  indicata   nelle   fatture   o   in   altri   documenti
illecitamente  emessi  od  utilizzati,  fino  alla  definizione   del
relativo procedimento penale. 
  9. Se  successivamente  al  rimborso  o  alla  compensazione  viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente,  entro
sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che  in  base  all'avviso
stesso risultano indebitamente rimborsate o  compensate,  oltre  agli
interessi del 2 per cento annuo  dalla  data  del  rimborso  o  della
compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5
fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. 
  10. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione   all'attivita'
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,  le  categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi di cui  al  presente  articolo
sono eseguiti in via prioritaria. 
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le  ulteriori  modalita'  e  termini  per  l'esecuzione  dei
rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta
dei rimborsi relativi a periodi inferiori  all'anno  e  per  la  loro
esecuzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla  L.
26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4)  che  "Le
disposizioni dell'articolo 4, nella  parte  in  cui  sostituiscono  i
commi secondo e terzo dell'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  si  applicano  dalla
dichiarazione da  presentare  nell'anno  1990;  nella  parte  in  cui
aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla
dichiarazione da presentare per  l'anno  1991;  nella  parte  in  cui
sostituiscono il  quarto  comma  dell'articolo  38-  bis  del  citato
decreto n. 633 del 1972 si applicano  ai  rimborsi  dovuti  dall'anno
1989." 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha disposto (con  l'art.  7)  che  la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge".