DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 18-3-1973
                               Art. 8.

  La  commissione,  entro  trenta giorni dal ricevimento degli atti e
dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria.
  Entro  quindici  giorni  dalla  sua formazione, la graduatoria, con
l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche'
dei  modi  e  dei termini per l'opposizione, e' pubblicato sul Foglio
degli  annunzi legali della provincia ed affissa, per quindici giorni
consecutivi,  nell'albo  pretorio  del  comune o dei comuni in cui si
trovano  gli  alloggi e nella sede dell'Istituto autonomo per le case
popolari in un luogo aperto al pubblico.
  Ai  lavoratori  emigrati  all'estero e' data notizia della avvenuta
pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria nel
Foglio  degli annunzi legali e, per i lavoratori emigrati all'estero,
dalla  ricezione  della comunicazione di cui al comma precedente, gli
interessati  possono  presentare opposizione, in carta semplice, alla
commissione,  che  provvede sulla base dei documenti gia' acquisiti o
allegati  al  ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle opposizioni.
  Non  sono  valutabili,  ai  fini della determinazione del punteggio
dell'opponente,  i  documenti  che egli avrebbe potuto presentare nel
termine  all'uopo  fissatogli  dall'Istituto  autonomo  per  le  case
popolani.
  Esaurito  l'esame  delle  opposizioni,  la  commissione  formula la
graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di
  notaio,   tra  i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
  punteggio.
La graduatoria e' pubblicata con le stesse formalita' stabilite per
la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.