DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 12-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

 I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
    1)  richiedenti  che  abitino  con il proprio nucleo familiare da
almeno due anni alla data del bando:
      a)  in  baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri
di  raccolta,  dormitori  pubblici  o  comunque  in ogni altro locale
procurato  a  titolo  precario  dagli  organi preposti all'assistenza
pubblica  o  in  altri  locali impropriamente adibiti ad abitazione e
privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi
e simili: punti 4;
      b)  in  uno  stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari,
ciascuno composto da almeno due unita':
        legati da vincoli di parentela o di affinita' entro il quarto
grado: punti 1;
        non legati da vincoli di parentela o di affinita': punti 2.
      La  condizione del biennio non e' richiesta quando si tratti di
sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita'
o   di  imminente  pericolo  di  crollo  riconosciuto  dall'autorita'
competente;
    2)  richiedenti  che  debbano abbandonare l'alloggio a seguito di
ordinanze  di sgombero emesse dall'autorita' competente non oltre tre
anni prima dalla data del bando: punti 2;
    3)  richiedenti  che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di
pubblica  utilita'  risultanti da provvedimenti emessi dall'autorita'
competente   o   per   esigenze  di  risanamento  edilizio  accertate
dall'autorita'  comunale  non  oltre  tre  anni  prima della data del
bando: punti 3;
    4) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo
familiare:
      a) in alloggio superaffollato:
        da 2 a 3 persone a vano utile: punti 2;
        oltre 3 persone a vano utile: punti 3;
        oltre 4 persone a vano utile: punti 4;
      b)  in  alloggio  antigienico, ritenendosi tale quello privo di
servizi   igienici  o  che  presenti  umidita'  permanente  dovuta  a
capillarita',  condensa  o  idroscopicita', ineliminabili con normali
interventi  manutentivi,  da  certificarsi dall'autorita' competente:
punti 2;
      c)  che  siano  costretti  a vivere separati dal proprio nucleo
familiare,  in quanto nel comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore
con  gli  ordinari  mezzi  di trasporto dal comune di residenza della
famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: punti 3;
    5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
      3 unita': punti 1;
      4 unita': punti 2;
      5 unita': punti 3;
      6 unita': punti 4;
      7 unita': punti 5;
      8 unita' e oltre: punti 6;
    6)  richiedenti  il cui reddito familiare complessivo mensile, al
netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti:
      non superiore a L. 100.000: punti 5;
      da L. 100.001 a L. 150.000: punti 4;
      da L. 150.001 a L. 200.000: punti 3;
    7)  richiedenti  che  abitino in un alloggio il cui canone, quale
risulta  dal  contratto di locazione registrato, incida in misura non
inferiore al venticinque per cento sulla capacita' economica media
    determinata  ai  sensi  del  terzo  comma del successivo art. 19:
    punti 2;
    8) ((richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi
    rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna
attivita' lavorativa: punti 2));
    9)   richiedenti   che   siano   lavoratori  dipendenti  emigrati
all'estero: punti 3;
    10)   richiedenti  che  abitino  in  alloggio  che  debba  essere
abbandonato  a  seguito  di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto
che  non  sia  stato  intimato  per  inadempienza  contrattuale o per
immoralita': punti 3.
  Non  sono  cumulabili  i punteggi di uno stesso paragrafo, nonche',
tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4), lettere b) e c) e 8).
  Sono  invece  cumulabili  fra loro e con i precedenti i punteggi di
cui ai punti 1), lettera b), 4), lettera a), 5), 6), 7), 9) e 10).