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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal:  12-1-1982
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Art. 7


I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando:
a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: punti 4;
b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 2.
La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente;
2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando: punti 2;
3) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima della data del bando: punti 3;
4) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:
a) in alloggio superaffollato:
da 2 a 3 persone a vano utile: punti 2;
oltre 3 persone a vano utile: punti 3;
oltre 4 persone a vano utile: punti 4;
b) in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2;
c) che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare, in quanto nel comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: punti 3;
5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
3 unità: punti 1;
4 unità: punti 2;
5 unità: punti 3;
6 unità: punti 4;
7 unità: punti 5;
8 unità e oltre: punti 6;
6) richiedenti il cui reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti:
non superiore a L. 100.000: punti 5;
da L. 100.001 a L. 150.000: punti 4;
da L. 150.001 a L. 200.000: punti 3;
7) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al venticinque per cento sulla capacità economica media
determinata ai sensi del terzo comma del successivo art. 19: punti 2;
8)
((richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi
rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2))
;
9) richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero: punti 3;
10) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3.
Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, nonché, tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4), lettere b) e c) e 8).
Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti i punteggi di cui ai punti 1), lettera b), 4), lettera a), 5), 6), 7), 9) e 10).