DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 18-3-1973
                               Art. 6.

  La  graduatoria  e'  formata  da  una  commissione istituita presso
l'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e
nominata dal Presidente della giunta regionale.
  La  commissione  e'  presieduta  da un magistrato con qualifica non
inferiore  a  magistrato  di  appello,  designato  dal presidente del
tribunale  nel  cui circondario e' compresa la sede dell'istituto, ed
e' composta:
    a)  dal sindaco del comune su cui sorgono gli alloggi o da un suo
delegato;
    b)  dal  presidente dell'istituto autonomo per le case popolari o
da un suo delegato;
    c)  dal  direttore  dell'Ufficio provinciale del lavoro da un suo
delegato;
    d) da un funzionario della Regione designato dal Presidente della
giunta regionale;
    e)  da  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali dei
lavoratori   dipendenti   piu'  rappresentative  su  base  regionale,
designati dalle rispettive organizzazioni;
    f)  da  due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari
di alloggi popolari piu' rappresentative su base regionale, designati
dalle rispettive organizzazioni;
    g)  da  un  rappresentante  delle  organizzazioni  dei lavoratori
autonomi,  scelto  in  una  terna  proposta dalle organizzazioni piu'
rappresentative a carattere regionale.
  La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.
  Il Presidente della giunta regionale, tenuto conto del numero degli
alloggi   da   assegnare,   puo'   nominare,  in  luogo  di  un'unica
commissione,  piu'  commissioni,  composte a norma del secondo comma,
aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia.
  Per   la   validita'   delle   deliberazioni   e'   sufficiente  la
partecipazione  di  meta'  piu' uno dei componenti la commissione. In
caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
  Il presidente e gli altri componenti designati durano in carica tre
anni e possono essere confermati.
  La  segreteria  e' formata da dipendenti dell'Istituto autonomo per
le case popolari. Tra essi la commissione sceglie il segretario.
  Per  i  compensi  da  attribuire ai componenti della commissione si
osservano le disposizioni vigenti per il personale statale.
  L'onere  finanziario  per  il  funzionamento della commissione e' a
carico dell'Istituto autonomo per le case popolari.