DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 18-3-1973
                               Art. 3.

  All'assegnazione  degli alloggi - salvo quanto disposto dall'ultimo
comma  dell'art.  10 - si provvede mediante pubblico concorso indetto
dall'istituto   autonomo   per   le  case  popolari,  competente  per
territorio.
  L'istituto  indice il concorso per singoli comuni o per comprensori
di comuni.
  Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di manifesti
nella  sede  dell'Istituto  in un luogo aperto al pubblico, nell'albo
pretorio  e  nella  sede  di  decentramento comunale del comune o dei
comuni in cui si trovano gli alloggi.
  Le  Regioni  possono  stabilire  ulteriori forme di pubblicita' del
bando.   Per   l'assegnazione  di  alloggi  destinati  a  particolari
categorie  possono  adottarsi,  in  aggiunta a quelle previste, altre
forme di pubblicita'.
  Il bando di concorso deve indicare:
    a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare e la forma
di assegnazione in locazione o in proprieta';
    b)  i  requisiti  di  carattere  generale  prescritti dall'art. 2
nonche'  gli  eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti
nei programmi di intervento;
    c) la misura provvisoria del canone di locazione o della quota di
ammortamento,   con  l'avvertenza  che  la  misura  definitiva  sara'
stabilita all'atto dell'assegnazione;
    d)  il  termine  non  inferiore  a 60 giorni per la presentazione
della domanda;
    e)  i  documenti  da  allegare  alla domanda, tenendo anche conto
della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
  Per   i   lavoratori   emigrati   all'estero   il  termine  per  la
presentazione  della  domanda  e'  prorogato di sessanta giorni per i
residenti  nell'area  europea e di novanta giorni per i residenti nei
Paesi extra europei.