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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal:  18-3-1973

Art. 19



Il canone di locazione degli alloggi è costituito:
a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, determinato ogni triennio con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate;
b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente;
c) da una quota per la manutenzione, determinata entro il mese di dicembre di ciascuna anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo per le case popolari, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari;
d) da una quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua e energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi. Questa quota è fissata dall'Istituto autonomo per le case popolari in relazione, ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti. L'Istituto autonomo per le case popolari procede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione per i singoli servizi prestati.
Il canone è ragguagliato, per le quote di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi.
Il canone comprensivo delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma è determinato tenendo conto anche delle situazioni territoriali, nonché della capacità economica media e delle condizioni abitative del nucleo familiare degli assegnatari nelle diverse aree comprensoriali, secondo le indicazioni fornite dalle Regioni.