DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 18-3-1973
                              Art. 10.

  In deroga ai programmi di intervento gia' approvati, la Regione, su
proposta  dell'Istituto autonomo per le case popolari, puo' riservare
un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore
al  15%  al  fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei
familiari  in  dipendenza  di  sopraggiunte  necessita'  di  pubblica
utilita'.
  Allo  stesso  fine la riserva puo' essere disposta, anche in misura
eccedente  il  15%, per lo sgombero degli stabili di proprieta' dello
Stato,  dei  comuni, della provincia e degli istituti autonomi per le
case  popolari,  destinati  alla demolizione ed alla ristrutturazione
sia  per  esigenze  urbanistiche  sia  per  necessita' di risanamento
edilizio.
  Nel  caso  in cui si verifichino pubbliche calamita' nel territorio
in  cui  si trovano gli alloggi messi a concorso, l'Istituto autonomo
per  le  case popolari puo' disporre la sospensione del concorso e la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di
coloro  che  siano  rimasti  privi  di  alloggio in conseguenza delle
calamita'  stesse,  prescindendosi  nei  loro confronti dai requisiti
particolari previsti nei programmi di intervento.
  Nel  caso  in  cui la quota di alloggi riservata non dovesse essere
utilizzata  in  tutto  o  in  parte  per i fini previsti, gli alloggi
verranno  assegnati  agli  aventi  diritto  utilmente collocati nella
graduatoria  e  nei  limiti  di  efficacia  di  questa  stabiliti dal
precedente art. 9.
  Qualora  in  base  ai  programmi  approvati  risultino  esattamente
individuati i beneficiari degli alloggi, l'accertamento dei requisiti
viene disposto d'ufficio dal competente Istituto autonomo per le case
popolari,  il quale, dopo aver provveduto all'istruttoria a norma del
primo  comma  dell'art.  5,  trasmette  gli  atti  e i documenti alla
commissione per la formazione della graduatoria.