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DECRETO-LEGGE 16 novembre 1972, n. 663

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato in base all'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1972, n. 842 (in G.U. 04/01/1973, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1973)
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Testo in vigore dal:  17-11-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non sospendere per l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie assicurative sui crediti all'esportazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, è elevato di lire 250 miliardi ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.