DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 15-6-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25.
                        Esenzioni e riduzioni

  Sono  esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  2  gli incrementi di
valore:
    a)  degli  immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa
di  morte,  dallo  Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e
dai   relativi   consorzi   o  associazioni  dotate  di  personalita'
giuridica;
    b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui
alla lettera a);
    c)  degli  immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa
di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora
la  donazione,  l'istituzione  di  erede  o  il  legato abbiano scopo
specifico  di  assistenza,  educazione,  istruzione,  studio, ricerca
scientifica  o  pubblica  utilita',  nonche'  da  organizzazioni  non
lucrative  di  utilita' sociale (ONLUS) ((e dalle fondazioni previste
dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre
1998,  n.  461.)).  L'esenzione  e' revocata qualora la realizzazione
dello  scopo  non  sia  dimostrata  entro  cinque  anni dall'acquisto
mediante   l'esibizione  di  idonea  documentazione  all'ufficio  del
registro ;
    d)  dei  fondi  rustici,  comprese  le  costruzioni rurali di cui
all'art.  39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  597,  trasferiti  per  causa  di morte o per atto tra vivi
nell'ambito     di     una    famiglia    diretto-coltivatrice.    E'
diretto-coltivatrice   la  famiglia  che  si  dedica  direttamente  e
abitualmente  alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo
del  bestiame,  sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare  non  sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le
normali  necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e
governo  del  bestiame.  L'esistenza  di questi requisiti deve essere
attestata dall'ispettorato provinciale agrario: il lavoro della donna
e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.
    e)  degli  immobili  trasferiti  per causa di morte il cui valore
complessivo  agli  effetti  dell'imposta sul valore globale dell'asse
ereditario netto non sia superiore a lire 250 milioni.
  Sono  esenti  dall'imposta  di cui all'articolo 3 gli incrementi di
valore:
    a)  degli  immobili  appartenenti  allo Stato, alle regioni, alle
province,  ai  comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di
personalita'   giuridica,   nonche'  alle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza;
    b)  degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3,
7  e  15  dell'articolo  16 del testo unico delle leggi sull'edilizia
economica  e  popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165;
    c)  degli  immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c)
dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  598,  destinati  all'esercizio  delle attivita'
istituzionali;
    d)   dei   fabbricati   destinati   all'esercizio   di  attivita'
commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale
trasformazione  e  degli  immobili  destinati all'esercizio di cave e
torbiere  e  relative  pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale
sia    in   essi   esercitata   direttamente   dal   proprietario   o
dall'enfiteuta.   Nei   confronti   delle   societa'  che  esercitano
esclusivamente  attivita'  di  locazione  finanziaria  l'esenzione si
applica anche per i fabbricati dati in locazione; (12)
    e)  degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera
dello  stesso  proprietario  o  enfiteuta di attivita' assistenziali,
previdenziali,   sanitarie,   didattiche,   culturali,  ricreative  e
sportive;
    f)  degli  immobili  totalmente  destinati allo svolgimento delle
attivita'   politiche   dei  partiti  rappresentati  nelle  assemblee
nazionali   o   regionali;  delle  attivita'  culturali,  ricreative,
sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali
legalmente  riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei
lavoratori,  dipendenti  ed  autonomi  ,nonche'  delle organizzazioni
rappresentative  delle imprese, rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia  e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di
mutuo soccorso;
    g)  degli  immobili  destinati  all'esercizio  del culto, purche'
compatibile   con  le  disposizioni  degli  articoli  8  e  19  della
Costituzione;
    h)  degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;
    i)  degli  immobili  di  proprieta' della Cassa per la formazione
della  piccola  proprieta' coltivatrice di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.
  Per  gli  immobili  di  cui  alle lettere c), e), f) e g) del comma
precedente  l'esenzione si applica a condizione che al compimento del
decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.
  L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per cento per
gli  incrementi  di  valore  degli  immobili  di interesse artistico,
storico  o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, a
condizione  che  in base a certificazione del competente organo della
pubblica  amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione
e  la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del
suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
  L'imposta di cui all'articolo 3 e' ridotta:
    a)  al  50  per cento per gli incrementi di valore degli immobili
appartenenti  agli  enti  di  cui alla lettera c) dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
    b)  al  40  per  cento per gli incrementi di valore dei terreni o
fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a
condizione  che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la
destinazione;
    c)  al  20  per cento per gli incrementi di valore degli immobili
non    destinati   all'esercizio   delle   attivita'   istituzionali,
appartenenti   agli  enti  che  gestiscono  forme  di  previdenza  ed
assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  L'imposta  di  cui  all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, e' ridotta al 50 per cento per
gli  incrementi  di valore degli immobili trasferiti a causa di morte
in linea retta o in favore del coniuge.
  L'imposta  di cui all'articolo 2 e' ridotta al 50 per cento per gli
incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo
1,  comma  1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.  131  ,  e  di  cui  al numero 21) della tabella A, parte seconda,
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  30  dicembre  1991,  n. 417, convertito con modificazioni
dalla  L.  6  febbraio 1992, n. 66 ha disposto (con l'art. 9-ter) che
"Agli  effetti  dell'articolo  25,  secondo  comma,  lettera  d), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive  modificazioni,  devono intendersi direttamente utilizzati
dal  proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato
per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo
a rimborso delle somme eventualmente pagate."