DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                                 Art. 39. 
                Distribuzione, vendita al pubblico e aggio. 
 
  La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle
persone   e   dagli   uffici   autorizzati   con   apposito   decreto
dell'intendente di finanza. Il pagamento  con  modalita'  telematiche
puo' essere eseguito presso i rivenditori  di  generi  di  monopolio,
nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia'
autorizzati, al 30 giugno  2004,  alla  vendita  di  valori  bollati,
previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante  le
modalita' di riscossione e di  riversamento  delle  somme  introitate
nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. 
  Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato: 
    a)  sull'ammontare  complessivo  dei  valori  bollati   prelevati
nell'anno ((ovvero riscossi,  dal  1º  gennaio  2017,  con  modalita'
telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a)  )),  nella
seguente misura: 
      1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 
      2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 
      3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del
2 per cento; 
    b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di
cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis),  nella  misura  stabilita
dalla convenzione prevista dal primo camma del presente articolo. 
  Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori  bollati
sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto
di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo,  nei
limiti delle dette scorte, le richieste dei  valori  bollati  rivolte
loro dal pubblico. 
  Il Ministro delle finanze puo'  con  proprio  decreto,  autorizzare
persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori  bollati
con l'aggio di cui alla lettera  c)  direttamente  dagli  uffici  del
registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione. 
  Il Ministro  delle  finanze  stabilisce,  con  proprio  decreto,  i
criteri da osservarsi per la concessione  delle  autorizzazioni  alla
vendita al pubblico  dei  valori  bollati  nonche'  i  requisiti,  le
condizioni e le modalita' ai  quali  le  autorizzazioni  stesse  sono
subordinate. 
  I venditori di generi di monopolio,  autorizzati  alla  vendita  al
pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei
loro coadiutori ed assistenti. 
  I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio
aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico  dei  valori
bollati, devono esporre all'esterno  del  proprio  locale  un  avviso
recante l'indicazione "valori bollati" ed avente  le  caratteristiche
stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 
  L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori  bollati  puo'
essere revocata dall'intendente di finanza  qualora  il  distributore
secondario non sia provvisto delle  specie  di  valori  indicate  nel
decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo
maggiore di quello stabilito. 
  L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi', sospesa o revocata
dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano  derivati
o potrebbero derivare danni all'Erario. 
  Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla
vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso  dei
valori bollati rimasti invenduti, al netto  dell'aggio,  deve  essere
presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal  ricevimento,
da parte dell'interessato,  della  comunicazione  della  sospensione,
della revoca o dell'accoglimento della rinuncia. 
  Il cambio dei valori bollati  inutilizzabili  perche'  fuori  corso
deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati  alla
vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con  le
modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei  mesi  dal
giorno della loro inutilizzabilita'. Il  cambio  dei  valori  bollati
difettosi  o  avariati  potra'  invece  essere  sempre  concesso   ai
distributori secondari che ne facciano domanda. 
  Il Ministro delle finanze puo'  affidare,  per  il  tempo  ed  alle
condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi  con  proprio
decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti  di
credito. 
  Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono
versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni
ad essi riconosciute con le convenzioni di cui  al  comma  precedente
nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici  ed  enti  indicati
nel secondo e quarto comma. 
  Il Ministro delle finanze, al fine  di  assicurare,  ai  sensi  del
primo comma dell'art. 5  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  la
contabilizzazione delle entrate al lordo delle  provvigioni  e  degli
aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione,  a
carico  di  apposito  capitolo  di  spesa,   di   specifici   mandati
commutabili in quietanza di  entrata  per  la  regolazione  contabile
degli importi delle provvigioni e  degli  aggi  relativi  alle  somme
versate.