DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                       (((Modi di pagamento).

  1.  L'imposta  di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della
tariffa allegata:
    a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato
con  l'Agenzia  delle  entrate,  il  quale  rilascia,  con  modalita'
telematiche, apposito contrassegno;
    b)  in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante
versamento in conto corrente postale.
  2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso
a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05
o superiori ad euro 0,05.
  3.  In  ogni  caso  l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro
1,00,  ad  eccezione  delle  cambiali  e  dei vaglia cambiari di cui,
rispettivamente,  all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero
2,  della  tariffa  - Allegato A - annessa al presente decreto, per i
quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50)).