DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 640

Imposta sugli spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
        (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre
                   attivita' soggette ad imposta)

  1.  Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di
consegnare   a   ciascun  partecipante  o  spettatore,  all'atto  del
pagamento  del  prezzo,  un  titolo  di  accesso  rilasciato mediante
misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle
finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio,
purche'  conformi  alle  caratteristiche  degli apparecchi misuratori
fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
  2.   Il   Ministero   delle   finanze,   con  proprio  decreto,  in
considerazione  di  particolari  condizioni dell'intrattenimento puo'
autorizzare  l'uso  di  speciali apparecchiature di distribuzione dei
titoli  di  accesso  aventi  anche  caratteristiche diverse da quelle
previste  dal  comma  1.  La  richiesta  puo'  essere  inoltrata  dai
produttori  delle  apparecchiature  o  dai  titolari  dei locali dove
debbono essere installate.
  3.  I  titoli  di  accesso  possono  essere emessi mediante sistemi
elettronici  centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle
finanze  con  proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per
l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi
mediante  sistemi  elettronici  centralizzati, nonche' per i relativi
controlli.(8)
  ((3-bis.  I  soggetti  che  hanno  optato  ai  sensi della legge 16
dicembre  1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale
di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,  per  le  attivita'  di  intrattenimento  a favore dei soci sono
esonerati  dall'obbligo  di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo)).
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma
1)  che  le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano dal 1
gennaio 2000".