DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 640

Imposta sugli spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 14-bis 
           (Apparecchi da divertimento e intrattenimento) 
 
  1. Per gli apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito  di  cui
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, il pagamento delle  imposte,  determinate  sulla  base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai  commi  2  e  3,  e'
effettuato  in  unica   soluzione,   con   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione  per
gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo.  ((A  decorrere
dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente  periodo  si
applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni  per  il  gioco
lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del  citato  testo  unico.))
Entro  il  21  marzo  2003  gli  apparecchi  e  congegni  automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come  definiti  ai
sensi  dell'articolo  110,  comma  7,  del  predetto   testo   unico,
installati prima del 1 gennaio 2003, devono  essere  denunciati,  con
apposito modello approvato con  decreto  dirigenziale,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun  apparecchio,
a condizione del contestuale pagamento delle  imposte  dovute  previa
dimostrazione, nelle forme di cui  all'articolo  38  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della  sussistenza
dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal  caso,
nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del  21  marzo  2003
degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto  per  gli  anni
precedenti e non si fa luogo al  rimborso  di  eventuali  somme  gia'
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni  di
cui al secondo e terzo periodo,  gli  apparecchi  ivi  indicati  sono
confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano  soggetti
concessionari dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato
ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai  sensi  dell'articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede  al
ritiro del relativo titolo. 
  2. Fino alla attivazione della rete per la gestione  telematica  di
cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito  di
cui all'articolo 110,  comma  6,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' stabilito, ai  fini  dell'imposta  sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000  euro
per l'anno 2003((...)). 
  3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma  7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  ai  fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la  misura  dell'imponibile  medio
forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001,  e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi  ((fino  all'anno
2003)): 
    a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera  a)  del
predetto comma 7 dell'articolo 110; 
    b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera  b)  del
predetto comma 7 dell'articolo 110; 
    c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui  alla  lettera  c)  del
predetto comma 7 dell'articolo 110. 
  ((3-bis. Per gli apparecchi e congegni  di  cui  all'articolo  110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, ai fini dell'imposta sugli  intrattenimenti  la  misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e',  per  l'anno  2004  e  per
ciascuno di quelli successivi, prevista in: 
    a) 1.800 euro, per gli apparecchi di  cui  alla  lettera  a)  del
predetto comma 7 dell'articolo 110; 
    b) 2.500 euro, per gli apparecchi di  cui  alla  lettera  b)  del
predetto comma 7 dell'articolo 110; 
    c) 1.800 euro, per gli apparecchi di  cui  alla  lettera  c)  del
predetto comma 7 dell'articolo 110. 
  4. Entro il 30 giugno  2004  sono  individuati,  con  procedure  ad
evidenza  pubblica  nel  rispetto   della   normativa   nazionale   e
comunitaria, uno  o  piu'  concessionari  della  rete  o  delle  reti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  la  gestione
telematica degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma  6,  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Tale rete o reti  consentono  la  gestione  telematica,
anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco  lecito  previsto
per gli apparecchi di cui al richiamato  comma  6.  Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono  dettate  disposizioni
per la attuazione del presente comma.)) 
  5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono,
possono essere stabilite variazioni degli imponibili  medi  forfetari
di cui ai commi 2 e 3,  nonche'  stabilita  forfetariamente  la  base
imponibile  per  gli  apparecchi  meccanici  o  elettromeccanici,  in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.