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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1998)
Testo in vigore dal:  30-4-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 1993, N.546 (16)(17)
((20))
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 13 dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art.80, comma 2) che " Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore."
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 13 dicembre 1993, n. 546, come modificato dal D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art.80, comma 2) che " Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali".
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n.427, ha disposto (con l'art.69, comma 7) che " Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire 300 mila,".
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AGGIORNAMNETO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 aprile 19998, n.132 (in G.U. 1a s.s. 29/4/1998, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."