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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 635

Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1978)
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Testo in vigore dal:  1-1-1973

Art. 4

Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni


Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata.
Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall'art. 2839 del codice civile; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualità degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.
Se l'ipoteca è iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.