DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 7-octies. 
(Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di  servizi
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed  elettronici  rese  a
                 committenti non soggetti passivi). 
 
  1. In deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,  comma  1,
lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello  Stato  se
rese a committenti non soggetti passivi: 
    a) le prestazioni di  servizi  rese  tramite  mezzi  elettronici,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero; 
    b) le prestazioni di telecomunicazione e di  teleradiodiffusione,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero e sempre  che  siano  utilizzate
nel territorio dell'Unione europea. 
  2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo  stabilito  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea, la  disposizione  di  cui  al
comma 1 non si applica, per i servizi resi  a  committenti  stabiliti
nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le  seguenti
condizioni: 
    a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato  membro
dell'Unione europea; 
    b) l'ammontare complessivo,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi da quello di stabilimento del prestatore ((e delle vendite  a
distanza  intracomunitarie  di  beni  nell'Unione  europea,  di   cui
all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30  agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427)), effettuate nell'anno solare  precedente,  non  ha  superato
10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite  non  e'
superato; ((209)) 
    c) il prestatore non ha optato  per  l'applicazione  dell'imposta
nel territorio dello Stato. 
  3. Qualora il prestatore sia  un  soggetto  passivo  stabilito  nel
territorio dello Stato, la disposizione di cui  al  comma  1  non  si
applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le  seguenti
condizioni: 
    a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato  membro
dell'Unione europea; 
    b) l'ammontare complessivo,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi dall'Italia ((e delle vendite a distanza intracomunitarie  di
beni nell'Unione europea di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427)), effettuate nell'anno solare  precedente,  non
ha superato 10.000 euro e fino a quando,  nell'anno  in  corso,  tale
limite non e' superato; ((209)) 
    c) il prestatore non ha optato  per  l'applicazione  dell'imposta
nell'altro Stato membro. 
  4. L'opzione di cui al comma  3  e'  comunicata  all'ufficio  nella
dichiarazione  relativa  all'anno  in  cui  la  medesima   e'   stata
esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per
almeno due anni. 
 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   "alle   operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal  1°  luglio
2021".