DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
            (Territorialita' dell'imposta - Definizioni). 
 
  1. Agli effetti del presente decreto: 
    a)  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato"  si  intende   il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno e Campione d'Italia  e  delle  acque  italiane  del  Lago  di
Lugano; 
    b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si  intende  il
territorio corrispondente al campo di applicazione del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea con le  seguenti  esclusioni  oltre
quella indicata nella lettera a): (139) 
      1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
      2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Büsingen; 
     ((3) per la Repubblica francese, i  territori  francesi  di  cui
all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;)) 
      4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
      5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
      6) le isole Anglo-Normanne; 
    c) il  Principato  di  Monaco,  l'isola  di  Man  e  le  zone  di
sovranita' del Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si  intendono
compresi nel territorio rispettivamente  della  Repubblica  francese,
del Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e  della
Repubblica di Cipro; 
    d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si
intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato  o
ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero
una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  di  soggetto
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni  da
essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si
considera domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva; 
    e)  per  "parte  di  un  trasporto   di   passeggeri   effettuata
all'interno della Comunita'", si intende la parte  di  trasporto  che
non prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di  partenza
e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un
trasporto passeggeri", e' il primo punto  di  imbarco  di  passeggeri
previsto nella Comunita', eventualmente dopo uno  scalo  fuori  della
Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e'  l'ultimo
punto di sbarco previsto nella Comunita',  per  passeggeri  imbarcati
nella  Comunita',  eventualmente  prima  di  uno  scalo  fuori  della
Comunita'; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di  ritorno
e' considerato come un trasporto distinto; 
    f)  per  "trasporto  intracomunitario  di  beni"  si  intende  il
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo  di  arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri  diversi.  "Luogo  di
partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il  trasporto  dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi  nel  luogo
in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il  luogo  in  cui  il
trasporto dei beni si conclude effettivamente; 
    g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a  breve
termine di mezzi  di  trasporto"  si  intende  il  possesso  o  l'uso
ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo  non  superiore  a
trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. 
                                                                (149) 
 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge".