DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 67. 
                            Importazioni 
 
  1. Costituiscono importazioni le  seguenti  operazioni  aventi  per
oggetto  beni  introdotti  nel  territorio  dello  Stato,  che  siano
originari da Paesi o territori  non  compresi  nel  territorio  della
Comunita' e che non siano stati gia' immessi  in  libera  pratica  in
altro  Paese  membro  della  Comunita'  medesima,  ovvero  che  siano
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla  Comunita'  a
norma dell'articolo 7: 
    a) le operazioni di immissione in libera pratica; (139) 
    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2,
lettera b), del regolamento CEE  n.  1999/85  del  Consiglio  del  16
luglio 1985; 
    c) le operazioni di  ammissione  temporanea  aventi  per  oggetto
beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza
alle disposizioni della Comunita' economica  europea,  non  fruiscano
della esenzione totale dai dazi di importazione; 
    d) le  operazioni  di  immissione  in  consumo  relative  a  beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie ((, dai Dipartimenti
francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e  dalle  acque
italiane del Lago di Lugano )); ((201)) 
    e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28 
  2.  Sono   altresi'   soggette   all'imposta   le   operazioni   di
reimportazione a  scarico  di  esportazione  temporanea  fuori  della
Comunita' economica  europea  e  quelle  di  reintroduzione  di  beni
precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima. 
  2-bis. Per le importazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio
1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate
dall'autorita' doganale. (139) 
  2-ter.  Per  fruire  della  sospensione  di  cui  al  comma   2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro
Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni
in un altro Stato membro dell'Unione. (139) 
 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (201) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
571) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2020.