DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 66-bis.
            Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.

  Il  Ministro  delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di
elenchi  di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul
valore  aggiunto  ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi
degli  articoli  54  e  55.  Sono  ricompresi  nell'elenco  solo quei
contribuenti  che  non  hanno  presentato  la dichiarazione annuale e
quelli  dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre
un   decimo   a   quella  dovuta  ovvero  un'eccedenza  detraibile  o
rimborsabile  superiore  di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o
in  contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche
il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
  Gli   uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  formano  ((...))
annualmente   per   ciascuna   provincia   compresa   nella   propria
circoscrizione  un  elenco  nominativo  dei  contribuenti  che  hanno
presentato  la  dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto,  con  la  specificazione, per ognuno, del volume di affari.
((Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo
stesso  ufficio  delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia
di  accesso  ai  documenti  amministrativi  di cui agli articoli 22 e
seguenti   nella   legge   7   agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  dalla  relativa  normativa  di attuazione, nonche' da
specifiche  disposizioni  di  legge.  Per l'accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648)).
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413.
  Gli  stessi  uffici  ((formano,  per le finalita' di cui al secondo
comma)),  inoltre,  un elenco cronologico contenente i nominativi dei
contribuenti  che  hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
  ((Fuori  dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di  dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino  al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.))